Pubblicato da Redazione
il 28/10/2026
Il caporalato è l’intermediazione illecita di manodopera a fini di sfruttamento: un intermediario, che può essere una persona o una società, recluta lavoratori in stato di bisogno e li fornisce alle aziende fuori dalle regole. È nato nelle campagne, dove resta più radicato, ma oggi riguarda anche logistica, edilizia, manifattura e servizi, al Sud come al Nord. In Italia è punito dall’articolo 603-bis del codice penale, riscritto dalla legge 199 del 2016, che colpisce sia il caporale sia il datore di lavoro, con pene fino a otto anni di reclusione.
Negli ultimi anni, per fortuna, il dibattito pubblico intorno al caporalato e alla sua gravità è senza dubbio cresciuto. Sui media si parla spesso dei lavoratori sfruttati da caporali senza scrupoli e il tragico conteggio delle morti che possono essere ricondotte a questo fenomeno è aggiornato con triste regolarità. Studi, ricerche, analisi, report sul caporalato si moltiplicano, ad opera di numerosi e diversi attori. La politica si interroga sulle azioni necessarie per scardinare alla radice il proliferare di questo reato (perché tale è ormai da dieci anni). Eppure, è lecito chiedersi quanto di questo dissertare penetri effettivamente negli strati più profondi della società, contribuendo a costruire una coscienza collettiva sul caporalato e a dotarla degli anticorpi necessari per contrastarlo. Perché più dibattito non significa necessariamente più informazione. Ed anche il “volume” dell’informazione (nella duplice valenza di spazio occupato e di decibel prodotti) poco ci dice sulla sua ricezione. Sappiamo davvero tutti di più sul caporalato? Abbiamo reale contezza di come si insinua, subdolo, nella nostra vita? Di dove è presente? Di come è presente? Per noi di Terra! la lotta al caporalato è da sempre un elemento costitutivo, identitario, a cui abbiamo dedicato e dedichiamo tuttora molto lavoro, molte risorse, molte energie (qui puoi scaricare il nostro ultimo report, sulle connessioni tra caporalato e cambiamenti climatici). È una battaglia che conduciamo da una prospettiva di sistema, consapevoli che non è giusto ed equo addossare ai consumatori il compito di scardinare con le loro scelte di acquisto un meccanismo che esiste perché conviene a chi quella spesa la condizione attraverso una longa manus invisibile, cioè i “padroni” della filiera agroalimentare, come la Grande Distribuzione Organizzata. È quello che chiamiamo, appunto, approccio di filiera. Allo stesso tempo, crediamo che sia importante anche per i non addetti ai lavori, per i semplici cittadini, conoscere bene caratteristiche e confini del caporalato. Per questo, ci siamo presi la briga di setacciare la nostra esperienza e le ricerche online per intercettare le domande più diffuse sul caporalato, provando a rispondere in modo chiaro e comprensibile ma allo stesso tempo puntuale ed esaustivo. Ne è nato questo articolo, organizzato in 9 domande, partendo dalle basi.
Il caporalato è un sistema di sfruttamento del lavoro, diffuso soprattutto in agricoltura, mediante il quale qualcuno procura lavoratori a un’azienda senza averne titolo e li fa lavorare in nero e senza diritti, approfittando del fatto che non hanno alternative. Le figure coinvolte sono sempre tre. C’è chi lavora. C’è chi utilizza quel lavoro, cioè l’azienda. E in mezzo c’è il caporale, un intermediario non autorizzato che si prende una parte di quello che spetterebbe al lavoratore e permette all’azienda di pagare poco e senza rispettare le regole. Quell’intermediario può essere una persona, il caporale classico, ma anche una società (una cooperativa, una ditta di servizi, eccetera) che beneficia di un finto appalto, utile solo a fornire manodopera a basso costo. Come detto, la forma più nota di caporalato è quello agricolo, ma in realtà questa definizione vale per qualsiasi settore, comprese le fabbriche, i magazzini della logistica, i cantieri, i negozi, le consegne a domicilio. Nel 2024, le indagini giudiziarie hanno fatto emergere oltre 1200 casi di sfruttamento lavorativo: e più della metà non riguardavano l’agricoltura. Molti casi di sfruttamento si registrano infatti nel settore dell’industria e nell’edilizia, con un’incidenza forte del manifatturiero soprattutto nel centro Italia. Non sono esenti dal fenomeno neanche i servizi e in particolare il commercio, con commessi e addetti alle vendite spesso assunti con contratti regolari. Seguono il volantinaggio, gli autolavaggi, la vigilanza in centri commerciali e locali notturni. Una menzione a parte la merita poi la logistica, dove lo sfruttamento passa attraverso finti appalti di servizi: società filtro e cooperative “serbatoio” che si danno il cambio e nascondono quella che di fatto è una fornitura di manodopera. La Lombardia, e in particolare l’area di Milano, è il territorio con il maggior numero di inchieste in questo settore. Infine, anche il lavoro domestico è considerato a rischio e fortemente sottostimato, perché occultato dalle mura di casa lo sfruttamento fa più fatica a venire a galla.
L’agricoltura rimane però il terreno in cui il fenomeno è nato e dove resta più radicato, perché è un settore con caratteristiche che gli offrono spazio. Il lavoro agricolo, infatti, si concentra in picchi stagionali brevi e intensi, e i prodotti sono deperibili. Servono quindi molte braccia in poco tempo e i canali ordinari di collocamento faticano a fornirle. In questa falla si inserisce il caporale, che mette insieme le squadre e le porta dove servono. Non a caso, le filiere più esposte sono quelle con molta raccolta manuale: ortofrutta, agrumi, angurie, uva, olive. La paga è spesso a cottimo, a cassone o a quintale -forme vietate dai contratti- e spinge a lavorare più in fretta e più a lungo, anche nelle ore più calde (e qui si apre tutto il capitolo del rapporto tra caporalato e cambiamenti climatici). Accanto al lavoro completamente in nero, poi, è molto diffuso il lavoro grigio: il bracciante stagionale ha un contratto a tempo determinato in cui le giornate lavorate vengono registrate il mese dopo, e questo permette di dichiararne meno di quelle reali, pagare il resto in nero e lasciare che il lavoratore integri il reddito con la disoccupazione agricola. Sulla carta il rapporto sembra regolare, nei fatti non lo è. A subirlo sono in larga parte lavoratori stranieri, che nel 2025 erano il 45,5% delle nuove assunzioni in agricoltura. Le dimensioni del fenomeno si leggono in pochi numeri: secondo l’Istat il tasso di irregolarità del lavoro agricolo è del 17,6%, e nel 2025 quasi due ispezioni su tre nelle aziende agricole hanno trovato irregolarità.
Per comprendere a fondo il fenomeno del caporalato, è interessante interrogarsi anche sull’etimologia del termine, perché le parole non sono mai casuali. Alla base c’è caporale, che deriva da capo, a sua volta dal latino caput, testa. Già in latino caput significava anche guida. Quindi il caporale è letteralmente quello che sta alla testa di un gruppo. Il primo significato proviene dal lessico militare. Il caporale è il graduato che comanda una piccola squadra di soldati. Dal mondo militare la parola è passata al lavoro agricolo in modo naturale, perché anche qui c’è un uomo che forma e guida una “squadra”, quella dei braccianti, e decide chi lavora e a quali condizioni. Il suffisso -ato indica il sistema o l’istituzione legata a quella figura, come in padronato. Il caporalato diventa così il sistema dei caporali. Che poi è anche la definizione del vocabolario Treccani:
“forma illegale di reclutamento e organizzazione della manodopera, soprattutto agricola, attraverso intermediari detti caporali”.
Anche la dimensione storica del fenomeno è interessante. Infatti, il caporalato non nasce con l’arrivo dei lavoratori stranieri e con i flussi migratori più recenti. Anzi, è una pratica antica, legata ai movimenti di lavoratori nelle campagne italiane. Gli storici ne trovano le tracce già nell’età moderna e nell’Ottocento, nel Mezzogiorno come nel Ferrarese, e la considerano una delle forme in cui si è costruito il mercato del lavoro agricolo quando l’agricoltura si è trasformata in senso capitalistico. Per lungo tempo il fenomeno non è stato solo meridionale. Nelle risaie del Nord, per esempio, erano i caporali a reclutare e spostare le mondine che arrivavano da fuori, finché negli anni Cinquanta questa figura scompare da quelle zone. Nello stesso periodo il caporalato diventa sempre più meridionale e sempre più femminile. In Puglia la riforma fondiaria del 1950 divide le campagne in zone modernizzate, con colture intensive, e zone arretrate con molta disoccupazione. Dalle seconde partono ogni giorno braccianti, soprattutto donne, verso le prime, e a organizzare questi spostamenti sono lavoratori esperti che scelgono la manodopera per conto dei proprietari. Nel 1970 la legge vieta espressamente l’intermediazione nell’avviamento al lavoro agricolo, ma il fenomeno continua. In origine i caporali appartenevano allo stesso ambiente dei braccianti, e le relazioni di paese mettevano un freno agli abusi. Tra gli anni Settanta e Ottanta, però, il posto delle donne meridionali nelle grandi raccolte viene preso sempre più da lavoratori stranieri, arrivano caporali stranieri senza legami con le comunità locali, e il controllo si fa più duro, fino alla violenza. Negli anni Ottanta il fenomeno raggiunge la sua massima estensione. È anche il periodo in cui si consolida l’idea che sia un problema solo agricolo e solo del Sud, nato nelle campagne campane e pugliesi. Il 25 agosto 1989 a Villa Literno, nel Casertano, viene ucciso Jerry Masslo, bracciante sudafricano impegnato nella raccolta del pomodoro. La sua morte fa nascere un movimento antirazzista nazionale, che cresce sull’onda di altri episodi molto gravi. Nel gennaio 2010, a Rosarno, in Calabria, due lavoratori africani al ritorno dai campi vengono colpiti da un’arma da fuoco. Questo episodio genera una accesa ribellione da parte dei lavoratori stranieri e presto la popolazione locale inizia la “caccia al nero”. Il ministro dell’Interno dell’epoca, Roberto Maroni, schiera decine di forze dell’ordine e molti lavoratori sono costretti a scappare. Solo un anno e mezzo dopo, nel 2011, va in scena lo sciopero dei braccianti stranieri della masseria Boncuri a Nardò, in Puglia. Da Masslo ai lavoratori della Masseria Boncuri, a poco a poco il caporalato inizia ad essere sempre più presente nel dibattito pubblico e inizia a farsi strada il bisogno che il codice penale introduca un reato specifico di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La legge del 2016, come vedremo, lo riscriverà estendendolo ai datori di lavoro. Nel frattempo, il fenomeno è tornato nelle risaie, laddove sembrava scomparso. Oggi lo sfruttamento è documentato nei vigneti delle Langhe, nei campi lombardi e nelle filiere venete e friulane, dove spesso passa attraverso cooperative e società che reclutano i braccianti al posto del caporale tradizionale. In Veneto sono state documentate retribuzioni fino al 40% inferiori a quelle previste dai contratti nazionali. Nel 2025 le regioni con il maggior numero di casi accertati dalle ispezioni contro il caporalato sono state Toscana, Lombardia e Veneto.
Del caporalato nel Nord Italia ci siamo occupati nel report “Gli ingredienti del caporalato”
Ora guardiamo più da vicino la figura del caporale, cioè l’intermediario che sta tra i braccianti e le aziende agricole. Cosa fa? In sostanza, recluta la manodopera fuori dai canali legali e ne controlla l’accesso al lavoro, guadagnando sullo sfruttamento di chi lavora. Nella sua forma tradizionale, in agricoltura, è una figura molto concreta. Ogni mattina, all’alba, forma le squadre negli insediamenti informali dove vivono i braccianti, decide chi lavora e chi no, e porta i lavoratori nei campi con mezzi propri, facendosi pagare anche il viaggio. Il suo potere nasce proprio da questa dipendenza: il lavoratore ha bisogno di lui per avere il lavoro, per arrivare al campo e spesso anche per tornare indietro, e per questo difficilmente può rifiutare condizioni dure o fermarsi quando fa troppo caldo. Ed è un potere che può diventare violenza, come dimostra l’episodio avvenuto nel giugno 2026 ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti sono stati uccisi dai loro caporali per aver chiesto la paga arretrata. Negli ultimi anni questa figura si è trasformata: al singolo intermediario si sono affiancate cooperative, società e partite Iva che reclutano i braccianti e li forniscono alle aziende dietro una facciata legale. È un caporale “dal colletto bianco”, meno visibile ma con la stessa funzione. Per la legge c’è poca differenza, perché è comunque qualificabile come caporale chiunque recluti manodopera da far lavorare presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando del bisogno dei lavoratori.
La legge contro il caporalato in Italia è la legge 29 ottobre 2016, n. 199, denominata “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. È in vigore dal 4 novembre 2016 ed è arrivata dopo anni di mobilitazione sindacale e della società civile, e dopo le morti nei campi di Paola Clemente e Abdullah Mohammed nell’estate del 2015. La legge interviene su due piani, quello della repressione e quello della prevenzione.
Sul piano della repressione, riscrive l’articolo 603-bis del codice penale, dedicata all’“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. È qui che viene introdotta la novità più importante: oltre al caporale che recluta, diventa punibile anche il datore di lavoro che utilizza manodopera sfruttata, con o senza intermediario. Vengono poi previsti una serie di strumenti collegati:
Sul piano della prevenzione, invece, la legge rafforza la Rete del lavoro agricolo di qualità, che riunisce le aziende in regola, articolandola in sezioni territoriali con il compito di sperimentare forme trasparenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro e di organizzare il trasporto dei braccianti, anche tramite convenzioni con trasportatori autorizzati. Prevede inoltre un piano nazionale per l’accoglienza e la sistemazione logistica dei lavoratori stagionali.
Il reato di caporalato, come detto, è previsto dall’articolo 603-bis del codice penale, riscritto dalla legge 199 del 2016, e si chiama “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Le condotte punite sono due:
Per stabilire quando c’è sfruttamento la norma indica alcuni segnali, specificando che anche il verificarsi di solo uno di questi fa scattare il reato. Si tratta di:
L’altro elemento determinante è lo “stato di bisogno” di chi subisce lo sfruttamento, che non vuol dire essere completamente senza scelta, ma trovarsi in una difficoltà grave, anche solo temporanea, che spinge ad accettare condizioni che altrimenti si rifiuterebbero. Non è automatico ma va dimostrato caso per caso, e il solo fatto di non avere un permesso di soggiorno in regola non basta. Quello che la legge protegge è la dignità della persona, per questo il reato esiste anche se la vittima è una sola. Il caporalato sta quindi a metà strada tra le irregolarità del lavoro, come il lavoro nero, e la riduzione in schiavitù, in cui la persona non ha più alcuna possibilità di scelta.
Ma è anche vero che il ruolo del caporale è paradossalmente necessario e colma i vuoti dei servizi pubblici del nostro paese: dal reclutamento della forza lavoro ai trasporti verso le campagne all’alloggio. I lavoratori stranieri si rivolgono al caporale perché spesso non sanno da chi altro andare per trovare lavoro e perché in alcuni casi, attraverso vie legali, non è facile trovare risposte. Stessa cosa per le aziende, che non riescono a reperire manodopera con i regolari canali di ingresso esistenti, come il Decreto Flussi. Una delle ragioni per cui nella lotta al caporalato, emerge la richiesta di un sistema di incontro di domanda e offerta di lavoro efficace; di trasporti verso le campagne che consentano ai lavoratori di muoversi in autonomia e di alloggi dignitosi che sostituiscono le baracche fatiscenti dei ghetti disseminati lungo la nostra penisola.
Le sanzioni previste dalla legge 199 del 2016 valgono sia per il caporale che recluta sia per il datore di lavoro che impiega manodopera sfruttata. La pena base è la reclusione da uno a sei anni, insieme a una multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato. Se lo sfruttamento avviene con violenza o minaccia, la reclusione sale da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per lavoratore. In questo caso l’arresto in flagranza è obbligatorio. Le pene aumentano da un terzo alla metà in tre situazioni:
Chi collabora può invece avere uno sconto da un terzo a due terzi, a patto che contribuisca a fermare l’attività criminale o aiuti concretamente polizia e magistratura a raccogliere prove decisive, individuare i complici o sequestrare i profitti.
Alla condanna, anche se patteggiata, si aggiunge sempre la confisca obbligatoria di ciò che è servito a commettere il reato e di quanto ne è derivato in prezzo, prodotto o profitto. Se quei beni non si trovano, si confiscano altri beni del condannato per un valore equivalente, anche se intestati a prestanome, ed è prevista anche la confisca dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito. Le aziende rispondono anche come enti, cioè con una responsabilità propria della società, distinta da quella delle persone. Chi è condannato per caporalato non può infine iscriversi alla Rete del lavoro agricolo di qualità, l’elenco delle imprese in regola.
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In conclusione, una precisazione: caporalato e sfruttamento del lavoro non sono la stessa cosa, anche se nel linguaggio comune le due parole si usano spesso come sinonimi. Lo sfruttamento è il fenomeno più ampio, che si verifica ogni volta che un lavoratore viene pagato molto meno di quanto prevedono i contratti, fa orari senza riposi né ferie, lavora senza sicurezza o vive in alloggi degradanti, e chi lo impiega approfitta del fatto che non ha alternative. Il caporalato è uno dei modi in cui lo sfruttamento si organizza, quello in cui tra il lavoratore e l’azienda c’è un intermediario che recluta, trasporta e controlla la manodopera. In altre parole, il caporalato porta sempre allo sfruttamento, ma lo sfruttamento può esistere anche senza caporale. È questo il punto chiave della legge del 2016, che punisce due condotte distinte: l’intermediazione illecita, cioè il caporalato in senso stretto, e lo sfruttamento diretto da parte del datore di lavoro, anche quando non si è mai rivolto a un intermediario. La distinzione conta anche perché lo sfruttamento cambia forma, come nel caso del lavoro grigio, che prevede un contratto regolare e solo una parte delle giornate registrate. Nel 2025 le ispezioni in agricoltura hanno trovato violazioni per 8.851 lavoratori, ma solo 227 casi sono stati qualificati come caporalato ai sensi della legge penale. L’irregolarità è diffusa, il reato vero e proprio è molto più difficile da provare. C’è poi una considerazione da fare: il caporale è l’ultimo anello di una catena, che interessa tutta la filiera, lungo la quale i prezzi pagati agli agricoltori vengono compressi, il costo del lavoro diventa la voce più facile da tagliare, portando allo sfruttamento.
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