Pubblicato da Redazione
il 27/10/2026
A dieci anni dall'approvazione della legge 199 del 2016, alla quale anche Terra! ha contribuito con le sue battaglie con il suo approccio “di filiera”, il caporalato resta una realtà difficile da contrastare. Ripercorriamo i contenuti della normativa per capire quando si configura il reato, quali responsabilità ricadono sui caporali e sui datori di lavoro, quali pene sono previste e perché, ancora oggi, applicare la legge non è sempre semplice.
Dieci, dodici ore di lavoro nei campi, spesso sotto il sole cocente, per mettere in tasca paghe di pochi euro all'ora, con riposi e ferie negati e condizioni di sicurezza inesistenti. Su tutto, la presenza di un intermediario che recluta la manodopera da sfruttare, organizza il trasporto e trattiene una parte del misero salario. Il caporalato è anche questo. E dieci anni fa, il 29 ottobre 2016, il Presidente della Repubblica promulgava la legge 199 destinata a cambiare gli strumenti di contrasto a questo fenomeno, bollato definitivamente come reato. Quella legge è stata il risultato di anni di denunce, mobilitazioni e battaglie portate avanti da sindacati, associazioni e organizzazioni della società civile. Una lotta alla quale abbiamo contribuito anche noi di Terra!, attraverso la campagna #FilieraSporca, promossa insieme a daSud e Terrelibere.org. Con le nostre inchieste sulle filiere agroalimentari avevamo denunciato le condizioni di sfruttamento dei braccianti e chiesto di estendere le responsabilità oltre la figura del caporale, chiamando in causa anche le imprese che beneficiavano di quel sistema. La legge 199 del 2016, entrata in vigore il 4 novembre dello stesso anno, ha segnato un passaggio fondamentale proprio in questa direzione, rendendo perseguibile non soltanto chi recluta lavoratori da sfruttare, ma anche chi li impiega approfittando del loro stato di bisogno. Una conquista importante, che abbiamo accolto con soddisfazione, pur sapendo che non sarebbe bastata. Già allora, infatti, chiedevamo di affiancare alla repressione strumenti di prevenzione capaci di intervenire sulle distorsioni economiche dell'intera filiera alimentare. A dieci anni di distanza, il problema è tutt'altro che risolto. Purtroppo, il gap tra ciò che la legge prevede e ciò che si riesce effettivamente a perseguire resta significativo. Nel 2025, le ispezioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in agricoltura hanno rilevato violazioni di vario tipo a danno di 8.851 lavoratori, ma soltanto 227 casi sono stati qualificati come caporalato. E anche quando si arriva in tribunale, dimostrare il reato può essere complicato. Ad esempio, nel biennio 2023-2024, a Foggia, su 42 procedimenti avviati, 22 sono stati archiviati e soltanto 3 si sono conclusi con una sentenza. Per questo, a dieci anni dalla sua approvazione, vale la pena tornare a leggere la legge 199 e capire quali strumenti mette a disposizione per contrastare lo sfruttamento. Che cosa distingue una violazione dei diritti dei lavoratori dal reato di caporalato? Quando si può parlare di sfruttamento? Chi può essere perseguito e quali pene rischia? Partiamo dall'articolo 603-bis del codice penale, il cuore della normativa contro il caporalato.
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E cominciamo proprio dal reato, che in realtà esisteva già dal 2011, ma in una forma molto più ristretta. La vecchia norma, infatti, puniva solo l'intermediario che svolgeva un'attività organizzata di reclutamento e solo se lo sfruttamento era imposto con violenza, minaccia o intimidazione. Con la riforma del 2016, invece, la violenza non è più necessaria perché si configuri il reato ma diventa un'aggravante. Ma procediamo con ordine e partiamo dal testo dell’articolo 603-bis, che recita così:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.”
In primo luogo, l’articolo si preoccupa di inserire il reato di caporalato all’interno del sistema generale del diritto penale, specificando subito che se i fatti sono così gravi da configurare la riduzione in schiavitù, cioè un reato molto più pesante, disciplinato dall’articolo 600 dello stesso codice penale, si deve applicare quella norma. E secondo la Cassazione, la linea di confine tra schiavitù e caporalato sta nel concetto di "soggezione continuativa", perché nel primo caso la persona è sottoposta in modo stabile al controllo di un altro, cosa che non avviene nella seconda ipotesi.
La legge passa poi a definire le caratteristiche che devono sussistere perché si possa parlare di caporalato:
Il richiamo generico della manodopera ha permesso di applicare questa norma in qualsiasi settore economico, quindi anche fuori dall’agricoltura.

A questo punto, però, subentra una domanda: quando si può parlare di “condizioni di sfruttamento”? Per arrivare a una risposta, la legge 199 del 2016 indica però una serie di segnali rilevanti, recitando così:
«Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.»
Dalla lettura di questo passaggio se ne deducono quattro elementi fondamentali.
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La condizione di sfruttamento, però, da sola, non basta a configurare il reato. Serve di verificare anche il secondo, cioè l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versa il lavoratore. Anche qui, la mancanza di una definizione precisa da parte della legge è stata supplita dalla giurisprudenza. Per la Cassazione lo stato di bisogno non è una necessità assoluta che toglie ogni libertà di scelta ma una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della persona e di spingerla ad accettare condizioni particolarmente sfavorevoli.
Da qui derivano alcune conseguenze pratiche:
Un'altra fondamentale innovazione introdotta con la legge 199/2016 riguarda le figure perseguibili, che sono due.
È bene sottolineare che, oltre alle persone fisiche, la legge chiama in causa anche le società e quindi, se il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio di un’impresa da chi la dirige o da chi lavora per essa, oltre alle persone condannate risponde anche la società, con sanzioni proprie.
Veniamo ora alle pene previste dalla legge per il caporale, per il datore di lavoro e per le società.
Quella base, per il caporale e per il datore di lavoro, è la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ma se c'è violenza o minaccia, il trattamento si inasprisce: la reclusione diventa da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro. E violenza e minaccia sono anche condizione sufficiente per procedere con l’arresto in flagranza.
A reclusione e multa si aggiunge poi “la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto”. Una sanzione che colpisce il patrimonio di chi commette il reato e che si applica anche in caso di patteggiamento. A questa si aggiunge la cosiddetta confisca allargata, che riguarda il denaro e i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito, di cui il condannato non sa giustificare la provenienza. I proventi delle confische vengono destinati al Fondo per le misure antitratta, che finanzia l'assistenza alle vittime.
Ci sono poi le aggravanti.
“Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”
La prima aggravante è molto frequente, visto che in agricoltura il caporale lavora quasi sempre con squadre. La terza riguarda il pericolo legato al tipo di lavoro e alle sue condizioni, per esempio la raccolta nelle ore più calde o il trasporto su mezzi sovraffollati.
All’inverso, sono previste anche delle riduzioni di pena per chi collabora, con l’obiettivo di rompere il silenzio che spesso circonda questi reati.
“Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.”
Il contributo, quindi, deve essere attivo, concreto e utile, mentre le dichiarazioni false o reticenti vengono punite.
Come anticipato, in alcuni casi può essere chiamata a rispondere del reato di caporalato anche una società, con una sanzione pecuniaria che va da circa 103.000 a oltre 1,5 milioni di euro. A questa si aggiungono le sanzioni interdittive, per almeno un anno: dal divieto di contrattare con la pubblica amministrazione all'esclusione da finanziamenti e agevolazioni, fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività. Se poi la società viene usata stabilmente allo scopo di commettere il reato, l'interdizione diventa definitiva. Inoltre, la legge 199 esclude chi ha riportato condanne per caporalato dalla Rete del lavoro agricolo di qualità. E dal 2026, un decreto del Ministero del Lavoro esclude (fino a 224 mesi nei casi più gravi) le stesse imprese anche dall’accesso agli sgravi e agli esoneri contributivi.
C’è poi un’ultima statuizione che riguarda le società ed è l’ipotesi di controllo giudiziario dell'azienda, pensato per colpire lo sfruttamento senza coinvolgere i lavoratori. Con questa previsione, al posto del sequestro, che fermerebbe l'impresa, e farebbe perdere posti di lavoro, il giudice nomina uno o più amministratori giudiziari che affiancano l'imprenditore, autorizzano gli atti utili all'impresa e riferiscono al giudice ogni tre mesi, controllando il rispetto delle condizioni di lavoro e provvedendo a regolarizzare i lavoratori.
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